Accessibilità degli strumenti informatici
Il nucleo della legge Stanca (legge 9 gennaio 2004, n. 4) nel testo vigente: il diritto di accesso agli strumenti informatici anche per le persone con disabilità (art. 1), le definizioni di accessibilità e tecnologie assistive (art. 2), l'ambito soggettivo — pubbliche amministrazioni e, dal decreto-legge 76/2020, anche i soggetti privati sopra la soglia di fatturato (art. 3) — e gli obblighi, inclusi i requisiti di accessibilità negli acquisti ICT (art. 4).
Art. 1 — Obiettivi e finalita
Testualmente da Normattiva (testo vigente).
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. 2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione , nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Art. 2 — Definizioni
Testualmente da Normattiva (testo vigente).
1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) "accessibilità": la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; è escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico; a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet; a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico; a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis ; a-sexies) "dati misurati": i risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonché informazioni quantitative sul livello di accessibilità; b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3 — Soggetti erogatori
Testualmente da Normattiva (testo vigente).
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
1-bis. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.
Art. 4 — Obblighi per l'accessibilita
Testualmente da Normattiva (testo vigente).
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è consentita nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed è adeguatamente motivata. La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida.
2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 5 novembre 2022. 8 3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con disabilità o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n.
68. L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.
Annotazione Normattiva:
AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data".
Sources
Meta
Il testo di legge sopra è riprodotto testualmente da Normattiva (versione vigente, !vig=), estratto meccanicamente — vedi tools/normattiva/build_it_stanca.py; la modalità verify richiede l'uguaglianza canonica esatta con il testo servito dal portale. I marcatori (( )) di Normattiva sono rimossi; il preambolo di promulgazione sulla pagina dell'art. 1 è tagliato (il documento inizia all'articolo). Non modificare a mano il testo di legge. Le ancore derivano dalla numerazione a stampa ({#a3-1} = art. 3, comma 1).