Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici (AGID, 2022)
1.2. Scopo
Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di adempiere a quanto definito dall’art 11 della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4, in cui si richiede che l’Agenzia dell’Italia Digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l’accessibilità di siti web e applicazioni mobili, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emani, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull’accessibilità, siano stabiliti :
- i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all’articolo 3-bis, Legge n. 4 del 2004, e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
- le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
- il modello della dichiarazione di accessibilità di cui all’articolo 3-quater, Legge del 9 gennaio 2004, n. 4;
- la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità;
- le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 della Direttiva europea 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l’accessibilità di un sito web o applicazione mobile.
1.4. Soggetti destinatari
I destinatari e l’applicazione delle presenti Linee Guida sono riportati e descritti nell’art. 3 (Soggetti erogatori) della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4:
art. 3-comma 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
1.6. Tempi di attuazione
Come riportato nell’art.2 del D.Lgs. 106/2018 (Norme transitorie e abrogazioni):
- comma 1. Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle applicazioni mobili, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2004, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto, limitatamente ai siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue:
- a. ai siti web non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a decorrere dal 23 settembre 2019;
- b. ai siti web non contemplati dalla lettera a): a decorrere dal 23 settembre 2020;
- c. alle applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 2021.
- comma 2. Gli articoli 6 e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono abrogati. Fino alla pubblicazione delle Linee guida di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 10 della medesima legge.
- comma 3. L'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, è abrogato e ogni richiamo a tale disposizione si intende riferito all'articolo 3-quinquies della legge n. 4 del 2004, come introdotto dal presente decreto.
- comma 4. Il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005, è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione delle linee guida di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto.
Capitolo 2 — Requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici
Nei paragrafi sottostanti sono elencati i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici che, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102, sono referenziati alla norma tecnica europea EN 301 549 v. 3.2.1, disponibile con traduzione ufficiale in lingua italiana come norma UNI CEI EN 301549.
Le tecnologie assistive ICT non sono oggetto di verifica, in quanto ausili che si interfacciano con prodotti già conformi ai requisiti tecnici presenti in questo capitolo. Per approfondimento sul rapporto tra tecnologie assistive e postazioni di lavoro a disposizione dei dipendenti con disabilità, si consulti il paragrafo 2.7 delle presenti Linee Guida.
2.1. Hardware
I requisiti fissati in questo paragrafo sono destinati ai prodotti informatici di tipo hardware (ad esempio: personal computer di tipo desktop, periferiche, dispositivi mobili) al fine di consentire l’acquisto di soluzioni informatiche nativamente predisposte all’accessibilità, ovvero all’uso diretto o con l’ausilio di tecnologie assistive, da parte di persone con disabilità.
Si ricorda che i datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Nel paragrafo 2.7 delle presenti Linee Guida sono stabilite le specifiche tecniche per l’utilizzo delle suddette postazioni con le tecnologie assistive, nel rispetto della normativa tecnica internazionale.
Il riferimento tecnico per l’hardware all’interno della norma UNI CEI EN 301549 è il capitolo “8 Hardware”.
All'hardware si applicano, ove inerente, anche i seguenti punti della norma UNI CEI EN 301549:
- “5 Requisiti generici”;
- “6 ICT con comunicazione vocale bidirezionale”;
- “7 ICT con funzionalità video”;
- “13 ICT che fornisce ritrasmissione o accesso al servizio di emergenza”.
2.2. Web
Secondo quanto riporta il considerando n. 19 della Direttiva UE 2016/2102 "Il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione a due vie, per esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento".
I requisiti del presente paragrafo si applicano anche nei casi in cui i soggetti obbligati ai sensi di legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti utilizzabili anche in caso di dispositivi non collegati alla rete. Il riferimento tecnico per il WEB all’interno della norma UNI CEI EN 301549, ove le condizioni siano applicabili, è il l “Prospetto A.1: Pagine web - relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102/EU” all’interno del capitolo “Appendice A (informativa): relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102” della norma UNI CEI EN 301549. I requisiti di cui al punto 9 della norma UNI CEI EN 301549 si applicano alle pagine web, includendo:
- La conformità con il livello “AA” delle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), ovvero la conformità rispetto ai precedenti requisiti tecnici contenuti nell’allegato A del DM 5 luglio 2005, è equivalente alla conformità ai seguenti punti:
- 9.1.1 - Alternative testuali (compresi i capitoli sottostanti)
- 9.1.2 - Media temporizzati (compresi i capitoli sottostanti)
- 9.1.3.1 - Informazioni e correlazioni
- 9.1.3.2 - Sequenza significativa
- 9.1.3.3 - Caratteristiche sensoriali
- 9.1.4.1 - Uso del colore
- 9.1.4.2 - Controllo del sonoro
- 9.1.4.3 - Contrasto (minimo)
- 9.1.4.4 - Ridimensionamento del testo
- 9.1.4.5 - Immagini di testo
- 9.2.1.1 - Tastiera
- 9.2.1.2 - Nessun impedimento all'uso della tastiera
- 9.2.2 - Adeguata disponibilità di tempo (compresi i capitoli sottostanti)
- 9.2.3 - Convulsioni e reazioni fisiche (compresi i capitoli sottostanti)
- 9.2.4 - Navigabile (compresi i capitoli sottostanti)
- 9.3 - Comprensibile (compresi i capitoli sottostanti)
- 9.4.1.1 - Analisi sintattica (parsing)
- 9.4.1.2 - Nome, ruolo, valore
- Requisiti di conformità del punto 9.6 - Requisiti di conformità WCAG.
Tale conformità deve essere rispettata come requisito minimo per i siti web le cui procedure di sviluppo e/o aggiornamento sono state avviate prima del 23 settembre 2020.
- La conformità con il livello “AA” delle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), prevista dalle presenti Linee Guida, è equivalente alla conformità con tutti i punti da 9.1 a 9.4 e ai requisiti di conformità di cui al punto 9.6 della norma UNI CEI EN 301549. Tale conformità deve essere rispettata come requisito minimo per i siti web le cui procedure negoziali di sviluppo e/o aggiornamento sono state avviate dopo la data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida. A partire dal 23 settembre 2020, tale conformità dovrà essere rispettata anche per tutti gli altri siti web di cui al punto precedente.
- I requisiti per i documenti non web e software sono forniti rispettivamente ai punti 10 e 11 della norma UNI CEI EN 301549.
I requisiti elencati nel “Prospetto A.1: Pagine web - relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102/EU” all’interno del capitolo “Appendice A (informativa): relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102” della norma UNI CEI EN 301549 si applicano a:
- documenti che sono pagine web;
- documenti che sono incorporati nelle pagine web e che sono utilizzati nella rappresentazione o che sono destinati a essere rappresentati insieme alla pagina web in cui sono incorporati;
- software che è una pagina web; oppure
- software incorporato nelle pagine web e utilizzato nella rappresentazione o destinato alla rappresentazione insieme alla pagina web in cui è incorporato.
Oltre a quanto sopra esposto, il riferimento tecnico della norma UNI CEI EN 301549 per i documenti inseriti all’interno delle pagine web (inclusi i documenti e moduli scaricabili) è il capitolo “10 Documenti non web”.
2.3. Documenti non web
Secondo il considerando n. 19 della Direttiva UE 2016/2102 “Il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione a due vie, per esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento".
Secondo la definizione contenuta nella norma tecnica UNI CEI EN 301549, un documento non web è un documento che non è una pagina web, non è incorporato nelle pagine web e non è utilizzato nella rappresentazione o nel funzionamento della pagina.
Se un documento non risponde ai criteri di accessibilità, ovvero è disponibile solo in formato non accessibile è necessario fornire in formato accessibile un contenuto testuale che ne riepiloghi il contenuto (sommario) e che sia fornita una modalità accessibile di contatto con l’amministrazione per consentire alla persona con disabilità di ricevere informazioni alternative equivalenti al documento non accessibile.
Il riferimento tecnico per i documenti non web all’interno della norma UNI CEI EN 301549 è il capitolo “10 Documenti non web”.
Nell’ambito dei documenti non web, nei termini di accessibilità e comprensibilità dell’informazione, si suggerisce di tener conto dell’uso delle Norme UNI CEI ISO/IEC 25012 “Modello di qualità dei dati” del 2014 e UNI CEI ISO/IEC 25024 “Misurazione della qualità dei dati” del 2016.
2.4. Software
I requisiti contenuti in questo paragrafo sono destinati ai prodotti informatici di tipo software al fine di consentire l’acquisto di soluzioni informatiche nativamente predisposte all’accessibilità, ovvero all’uso diretto o con l’ausilio di tecnologie assistive, da parte di persone con disabilità.
I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Nel paragrafo 2.7 delle presenti Linee Guida sono stabilite le specifiche tecniche per l’utilizzo delle suddette postazioni con le tecnologie assistive, nel rispetto della normativa tecnica internazionale.
Il riferimento tecnico per il software all’interno della norma UNI CEI EN 301549 è il capitolo “11. Software”.
Al software si applicano, ove inerente, anche i seguenti punti della norma UNI CEI EN 301549:
- “5 Requisiti generici”;
- “6 ICT con comunicazione vocale bidirezionale”;
- “7 ICT con funzionalità video”;
- “13 ICT che fornisce ritrasmissione o accesso al servizio di emergenza”.
In relazione alla qualità del software, si rimanda alla “Guida tecnica all’uso di metriche per il software applicativo sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni” pubblicata da AGID nel giugno 2018.
2.5. Applicazioni mobili
Secondo l’art. 3 comma 2 della Direttiva UE 2016/2102, è definibile come “applicazione mobile” il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori per essere utilizzato su dispositivi mobili, quali ad esempio smartphone e tablet. È escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico.
Nel Considerando n. 19 della Direttiva si fa altresì presente che il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione bidirezionale, come ad esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della Legge n. 4/2004, le disposizioni in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti.
Il riferimento tecnico per le applicazioni mobili all’interno della norma UNI CEI EN 301549 è formato dai punti presenti nel “Prospetto A.2: Applicazioni mobili - relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102/EU” presente all’interno del capitolo “Appendice A (informativa): Relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102” della norma UNI CEI EN 301549.
La conformità delle applicazioni mobili con quanto sopra descritto deve essere rispettata a decorrere dal 23 giugno 2021.
2.6. Documentazione e servizi di supporto
La documentazione resa disponibile con gli strumenti informatici, se fornita separatamente o integrata negli stessi, deve elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità e compatibilità dello stesso.
Le funzioni di accessibilità e compatibilità includono funzionalità di accessibilità integrate e funzioni di accessibilità che garantiscono la compatibilità con la tecnologia assistiva.
Il riferimento tecnico per la documentazione e servizi di supporto all’interno della norma UNI CEI EN 301549 è il capitolo “12 Documentazione e servizi di supporto”.
2.7. Postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità
La postazione di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità è dotata di tecnologie ICT di cui ai paragrafi dal 2.1 al 2.6 del presente capitolo e da uno o più ausili definiti “tecnologie assistive”. Il riferimento tecnico per l’identificazione della tecnologia assistiva è la norma UNI EN ISO 9999:2017, referenziata parzialmente per gli ausili presenti nel nomenclatore tariffario 3 nell’allegato 5 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (G.U. Serie Generale , n. 65 del 18 marzo 2017), decreto che stabilisce i Livelli Minimi di Assistenza (LEA) esigibili dai cittadini su tutto il territorio nazionale.
In particolare, si segnalano le tecnologie per la classe 22 "Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione" elencate nell’allegato 3, “Prodotti per la classe 22 della UNI EN ISO 9999:2017 relativo alla comunicazione e gestione dell’informazione”.
[3] Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili elenca le tipologie di ausilio (con relative lavorazioni, aggiuntivi e riparazioni) fornibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale italiano, su prescrizione medica http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=18/03/2017&redaz=17A02015&a rtp=9&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001.
2.8. Servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione
Il presente paragrafo sostituisce la Circolare AGID n. 3/2017 “Raccomandazioni e precisazioni sull’accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni”.
Il presente paragrafo riporta una versione aggiornata dei contenuti del punto “3.1. Servizi a sportello” precedentemente disponibili nella Circolare AGID n. 3/2017.
Per quanto riguarda i temi “3.2 Servizi on line” e “3.3. Servizi interni” della suddetta circolare, vale quanto specificato nei punti espressi, ove siano applicabili, dal paragrafo 2.1 al paragrafo 2.7 delle presenti Linee Guida.
I servizi erogati a sportello debbono essere caratterizzati da accessibilità, fruibilità ed efficacia a favore di tutti i soggetti senza discriminazione alcuna, con particolare attenzione agli aspetti inerenti all’identificazione della persona nel rispetto della vigente normativa, nonché alla possibilità che la persona possa esprimere autonomamente la propria volontà.
Qualora i servizi a sportello non fossero accessibili, occorrerà predisporre quelli che, secondo l’articolo 2 della Convenzione ONU (ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18), sono “accomodamenti ragionevoli”, ovvero “le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali”. Tali accomodamenti, in funzione della preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti fruitori potranno essere di natura tecnica (esempio postazioni adattate), organizzativa o di mediazione, effettuata con l’ausilio di personale adeguatamente formato.
In particolare, si fa riferimento agli aspetti citati in premessa, circa:
- l’identificazione della persona nel rispetto della vigente normativa, anche in presenza di impedimenti comunicativi;
- la possibilità che la persona possa esprimere autonomamente la propria volontà, anche in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
A tal proposito si rammenta anche la disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 1 del Testo unico n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi del quale: “la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere”. Circa tale disposizione si raccomanda che il pubblico ufficiale, all’atto della sottoscrizione del documento, metta in atto tutto ciò che è possibile per permettere la partecipazione della persona con disabilità al procedimento amministrativo, raccogliendo l’espressione di volontà anche attraverso l’uso di strumenti diversi. Tali strumenti, descritti di seguito tra gli accomodamenti ragionevoli, consentono all’utente di comunicare ed esprimere la propria volontà con mezzi alternativi alla scrittura su carta, senza dover necessariamente ricorrere alla sottoscrizione attraverso un segno grafico.
In applicazione dei principi espressi nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, le Amministrazioni adottano nella erogazione dei loro servizi, accomodamenti ragionevoli dei quali si indicano alcuni esempi non esaustivi.
Costituisce accomodamento ragionevole la redazione di eventuale documentazione divulgativa semplificata, in particolare in tutti i casi di limitazioni della comprensione o di ridotta conoscenza della lingua italiana, come anche l’apposizione di segnaletica digitale chiara e coerente nei vari ambienti. Inoltre, l’accoglienza al servizio deve essere agevolata con una adeguata gestione dei sistemi di chiamata delle code o numerazione, finalizzata a garantire l’inclusione degli utenti con limitazioni sensoriali della vista e/o dell’udito.
Un altro accomodamento rilevante riguarda la possibilità di dotare gli sportelli tradizionali con strumentazione informatica adeguata e di predisporre, ove possibile e ritenuto necessario, sportelli sostitutivi informatizzati “virtuali” dedicati o adatti all’uso personale di strumenti dell’utente. Si raccomanda di allestire una postazione locale dedicata per l’utente, che preveda in taluni casi l’uso di terminali o monitor e degli strumenti, già previsti per il personale con disabilità interno all’ufficio, descritti nel paragrafo 2.7 delle presenti Linee Guida.
Inoltre, si raccomanda il ricorso a soluzioni volte a facilitare la comunicazione alternativa con il pubblico, comprendendo anche nella Wi-Fi- area possibili utilizzi di Social media e App specifiche accessibili, su smartphone e tablet, che consentano ulteriori comunicazioni vocali e scritte. Si ricorda infine che, per tutte le circostanze non richiamate dalle presenti Linee Guida, per mancanza di legislazione specifica in merito, o di soluzioni tecniche appropriate, il pubblico ufficiale/dipendente che si relaziona con l’utente deve adottare tutti i possibili accorgimenti per far sì che i diritti di ogni soggetto vengano rispettati, così come previsto dalle più generali disposizioni della citata Convenzione ONU e dalla normativa italiana.
Capitolo 6 — Onere sproporzionato
6.1. Definizione e casi di deroga
Per onere sproporzionato si intende una circostanza di fatto o di diritto che rappresenta, nei casi previsti dall’art. 3-ter, comma 2, Legge n.4/2004, una deroga alle prescrizioni fissate dalla stessa legge in materia di accessibilità che deve fondarsi esclusivamente su motivazioni legittime e adeguatamente giustificate.
Si considerano misure che impongono un onere sproporzionato quelle che generano in capo a un soggetto erogatore un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità.
L’art. 3-ter, comma 2, Legge n.4/2004, individua le quattro misure generali alla ricorrenza delle quali è opponibile un onere sproporzionato, ossia:
- onere organizzativo eccessivo;
- onere finanziario eccessivo;
- rischio di pregiudicare la capacità dei soggetti erogatori di adempiere allo scopo prefissato;
- rischio di pregiudicare la capacità dei soggetti erogatori di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i propri compiti e servizi.
Le fattispecie di ciascuna misura vanno individuate attraverso il criterio generale previsto dal considerando 39 della Direttiva UE 2016/2102, secondo cui le eccezioni al rispetto delle prescrizioni in materia di accessibilità, dovute a un onere sproporzionato, non devono andare oltre lo stretto necessario per quanto riguarda il particolare contenuto interessato in ogni singolo caso.
Per tutti e quattro i casi di esclusione dagli obblighi di accessibilità deve valere un’applicazione rigorosa del principio di necessità che va riferita, di volta in volta, alla natura dei servizi e delle informazioni rilevanti nel singolo caso.
Criteri più specifici per la definizione dei contenuti dell’onere sproporzionato, con riferimento alle misure che generano un onere organizzativo e finanziario eccessivo, sono fissati dal legislatore europeo nell’ambito della Direttiva UE 2016/2102.
6.1.1. Onere organizzativo eccessivo
In base a quanto previsto dall’art. 5, par. 2, della Direttiva UE 2016/2102, le dimensioni, le risorse e la natura dell'ente pubblico interessato sono circostanze pertinenti di cui i soggetti erogatori devono tener conto per verificare la sussistenza di un onere sproporzionato, e che vanno considerate come una specificazione del concetto di onere organizzativo eccessivo.
Per effettuare tale verifica, occorre svolgere una valutazione comparativa tra la dimensione organizzativa del soggetto erogatore, misurata in base ai predetti indici di dimensione, risorse e natura dello stesso, e i benefici o pregiudizi che la piena accessibilità determinerebbe, rispettivamente, in favore o a danno delle persone con disabilità.
La sussistenza di un onere sproporzionato può essere invocata solo dopo aver adottato il citato principio di stretta necessità al caso di specie, ossia dopo aver verificato che la dimensione organizzativa del soggetto erogatore è qualitativamente e quantitativamente non idonea a garantire la piena accessibilità del servizio o dell’informazione.
6.1.2. Onere finanziario eccessivo
L’art. 5, par. 2, della Direttiva UE 2016/2102, per definire più nel dettaglio i contenuti della nozione di onere finanziario eccessivo, prescrive una stima dei costi e dei benefici per il soggetto erogatore interessato, da effettuare in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso dello specifico sito web o applicazione mobile.
Il soggetto erogatore deve orientare la propria valutazione, in ordine alla sussistenza o meno dell’onere sproporzionato, verificando la ragionevole proporzione tra i costi necessari per garantire la piena accessibilità e i benefici previsti per le persone con disabilità.
Rispetto ai costi, il soggetto erogatore deve tener conto che, per l’applicazione della normativa, non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, quindi, esso deve fare fronte ai nuovi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Tuttavia, nel considerare le risorse disponibili, ciascun soggetto erogatore deve tener conto di tutte le forme di finanziamento, quali incentivi, agevolazioni e altri strumenti, previste a livello europeo, nazionale e regionale. L’insieme di queste risorse costituisce un parametro oggettivo e imprescindibile nell’ambito della verifica di proporzionalità sopra richiamata.
Rispetto ai benefici, il soggetto erogatore deve tener conto “della frequenza e della durata d'uso dello specifico sito web o applicazione mobile”. La sussistenza di un onere sproporzionato può essere invocata solo dopo aver adottato il citato principio di stretta necessità al caso di specie, ossia dopo aver verificato che il numero di accessi e di utilizzo effettivo del sito web e dell’applicazione mobile in questione è così limitato da rendere del tutto sproporzionato il costo necessario per garantire la piena accessibilità del servizio o dell’informazione.
6.1.3. Rischi di pregiudicare la capacità di adempiere allo scopo prefissato o la capacità di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti
Le misure che rischiano di pregiudicare la capacità del soggetto erogatore di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi sono ipotesi che non attengono a valutazioni discrezionali del soggetto erogatore, ma a verifiche di comprovata incompatibilità di soluzioni tecniche volte a garantire la piena accessibilità dei siti e delle applicazioni rispetto ad adempimenti o obblighi informativi del soggetto erogatore.
In tali casi, l’amministrazione interessata non deve operare una valutazione sulla proporzionalità della misura rispetto ai benefici o ai pregiudizi che potrebbero prodursi in capo alle persone con disabilità, ma può eccepire la sussistenza di un onere sproporzionato solo in presenza di un grave e concreto impedimento tecnico alla garanzia di piena accessibilità.
6.1.4. Ulteriori casi di deroga
Fermo restando la possibilità di applicare le presenti Linee Guida a qualsiasi contenuto di un sito web o applicazione mobile, ulteriori casi di deroga sono da considerarsi quelli applicati ai seguenti contenuti di siti web e applicazioni mobili:
- a) formati di file per ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018, a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi alle funzioni assolte dall'ente pubblico interessato;
- b) media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2019;
- c) media basati sulla trasmissione in diretta;
- d) carte e servizi di cartografia online, a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione;
- e) contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'ente pubblico interessato né sottoposti al suo controllo;
- f) riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale che non possono essere resi pienamente accessibili a causa:
- I. dell'incompatibilità delle prescrizioni in materia di accessibilità con la conservazione del pezzo in questione o l'autenticità della riproduzione (ad esempio contrasto); oppure
- II. della non disponibilità di soluzioni automatizzate ed economicamente vantaggiose in grado di estrarre facilmente il testo di manoscritti o altri pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale per trasformarlo in contenuti compatibili con le prescrizioni in materia di accessibilità;
- g) contenuti di extranet o intranet ossia siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale, pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale;
- h) contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019.
6.2. Motivi legittimi
La normativa vigente stabilisce che l’individuazione dell'onere sproporzionato deve fondarsi unicamente su motivazioni legittime, specificando che tali non sono, di per sé, le seguenti:
- i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili;
- la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla L. 4/2004 e dal presente documento.
Il considerando 39 della Direttiva UE 2016/2102 e la Legge delega n. 163 del 2017 includono tra i motivi non legittimi per invocare l’onere sproporzionato anche la mancanza di carattere prioritario degli interventi volti a garantire la piena accessibilità. Per conformità alle norme interposte, la mancanza di carattere prioritario degli interventi diretti a garantire la piena accessibilità rientra tra i motivi non legittimi di onere sproporzionato.
La circostanza per cui la mancanza di tempo e di informazioni non rappresenta, di per sé, motivo legittimo di onere sproporzionato non comporta che, in determinate circostanze, tali condizioni potrebbero diventare legittime se particolarmente gravi e/o combinate tra loro, ma significa esclusivamente che gli unici motivi legittimi che giustificano il ricorso all’onere sproporzionato sono quelli che consistono nelle misure espressamente individuate all’art. 3-ter, comma 2, Legge n.4/2004.
6.3. Soluzioni di accessibilità alternative
Il considerando 39 della Direttiva UE 2016/2102 prevede altresì che, stante la sussistenza di un onere sproporzionato, il soggetto erogatore dovrebbe, tuttavia, pur sempre dare la massima accessibilità possibile al contenuto interessato e rendere altri contenuti pienamente accessibili.
Nella stessa direzione, l’art. 5, par. 4, della Direttiva stabilisce che, in caso di deroga, il soggetto erogatore, nell’ambito della dichiarazione di accessibilità, fornisce anche le alternative accessibili rispetto al sito web o all’applicazione mobile interessati.
In senso ancora analogo, il legislatore nazionale specifica che, insieme all’indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato, il soggetto erogatore deve fornire le motivazioni che ne giustificano l'inaccessibilità, nonché le eventuali soluzioni di accessibilità alternative.
Capitolo 7 — Procedura di attuazione
7.1. Contestazione della dichiarazione di accessibilità
AGID verifica che la dichiarazione di accessibilità, presentata dal soggetto erogatore, sia conforme al modello di dichiarazione e ai casi di inaccessibilità.
Qualora la dichiarazione non sia conforme al modello definito con il presente documento ovvero AGID non ritenga ricorrente l’ipotesi di onere sproporzionato, il Difensore Civico per il Digitale, ai sensi della Legge n. 4/2004, art. 3-quinquies, comma 2, decide in merito alla corretta attuazione della appena richiamata Legge n.4/2004 e dispone eventuali misure correttive.
7.2. Esito insoddisfacente del monitoraggio
In caso di esito insoddisfacente del monitoraggio effettuato da AGID ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettere a) e a) bis della Legge n. 4/2004, il Difensore civico per il Digitale decide in merito alla corretta attuazione della medesima Legge n.4/2004 e dispone eventuali misure correttive.
7.3. Meccanismo di feedback
Chiunque può notificare ai soggetti erogatori attraverso il link, fornito dagli stessi soggetti, eventuali difetti dei sistemi informatici, compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi generali per l’accessibilità previsti dall’art. 3-bis della Legge n. 4/2004 e alle prescrizioni delle presenti Linee Guida. Chiunque può altresì richiedere che le informazioni siano rese accessibili e che i sistemi siano adeguati alla normativa.
7.4. Difensore civico digitale
L’utente può ricorrere al Difensore Civico per il Digitale tramite l’apposito riferimento presente sul modello di dichiarazione di accessibilità qualora, entro trenta giorni dalla notifica o dalla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 7.3, il soggetto erogatore non risponda o fornisca una risposta insoddisfacente. Il Difensore Civico per il Digitale può disporre eventuali misure correttive informando di ciò l’Agenzia per l’Italia Digitale.
Sources
- AGID — Linee guida (listing: "Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici - PA")
- Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici - PA.pdf (archived: sources/Linee-Guida-accessibilita-strumenti-informatici-PA.pdf)