Regolamento cloud ACN n. 21007/24 — Allegato 1 — Modalità per la predisposizione dell’elenco e della classificazione dei dati e dei servizi della pubblica amministrazione
REGOLAMENTO PER LE INFRASTRUTTURE DIGITALI E PER I SERVIZI CLOUD PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 33-SEPTIES, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221
ALLEGATO 1 — “MODALITA PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO E DELLA CLASSIFICAZIONE DEI DATI E DEI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
1. Premessa
1.1. Il presente Allegato definisce, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 4 del Regolamento, le modalità per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco e della classificazione dei dati e dei servizi digitali di cui all’articolo 3 del Regolamento, nonché la relativa procedura di trasmissione all’ACN ai fini della verifica di conformità di cui all’articolo 5 del Regolamento.
1.2. Al fine di agevolare le amministrazioni nella predisposizione dell’elenco e della classificazione dei propri dati e servizi digitali, ACN rende disponibile sulla piattaforma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), del Regolamento:
- a) elenchi predefiniti di dati e/o servizi, già corredati dalla relativa classificazione, per gruppi omogenei di amministrazioni che la singola amministrazione può modificare o integrare ai sensi del punto 2 del presente Allegato;
- b) questionari e modelli di classificazione per l’eventuale valutazione della classificazione di dati e/o servizi ad integrazione degli elenchi predefiniti e per l’eventuale rivalutazione della classificazione di dati e/o servizi presenti negli elenchi predefiniti.
1.3. Gli elenchi predefiniti, i modelli e gli algoritmi di classificazione sono aggiornati su base periodica, almeno una volta ogni due anni, secondo le modalità di cui al presente Allegato. Dell’aggiornamento viene data notizia tramite i canali di comunicazione dell’ACN.
1.4. Al fine di predisporre e aggiornare gli elenchi predefiniti, i questionari e i modelli, l’ACN può avvalersi di gruppi rappresentativi di amministrazioni omogenee. Le amministrazioni individuate dall’ACN per costituire i gruppi rappresentativi di amministrazioni omogenee aderiscono su base volontaria.
2. Processo di elencazione e classificazione dei dati e dei servizi digitali
2.1. Per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco e della classificazione dei propri dati e servizi digitali, le amministrazioni prendono visione dell’elenco predefinito e della relativa classificazione di cui al punto 1.2, lettera a), sulla piattaforma digitale e, tramite le funzionalità offerte dalla stessa piattaforma digitale, possono:
- a. accettare l’elenco predefinito e la relativa classificazione. In tal caso l’elenco e la classificazione di cui all’articolo 3 del Regolamento si intendono convalidati ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del medesimo Regolamento;
- b. qualora non trattino tutti i dati e/o i servizi digitali presenti nell’elenco predefinito, modificare l’elenco, eliminando i dati e i servizi che non sono trattati. L’aggiornamento dell’elenco e della classificazione è trasmesso all’ACN, mediante la piattaforma digitale, per la verifica di conformità di cui all’articolo 5, comma 2, del presente Regolamento;
- c. qualora trattino ulteriori dati e/o servizi digitali rispetto a quelli presenti nell’elenco predefinito, integrare l’elenco predefinito e la relativa classificazione. In tal caso l’elenco integrato è trasmesso all’ACN, mediante la piattaforma digitale, unitamente ai questionari per la classificazione di cui al punto 1.2, lettera b), compilati in ogni loro parte per ogni dato e servizio digitale trattato e non presente nell’elenco predefinito. L’elenco integrato e i questionari sono soggetti alla verifica di conformità di cui all’articolo 5, comma 2, del presente Regolamento;
- d. qualora non ritengano coerente la classificazione proposta per dei dati e/o dei servizi digitali presenti nell’elenco predefinito, variare la relativa classificazione. In tal caso l’elenco è trasmesso all’ACN, mediante la piattaforma digitale, unitamente ai questionari di cui al punto 1.2, lettera b), compilati in ogni loro parte per variare la classificazione per ogni dato e servizio trattato e di cui non si ritiene la classificazione proposta coerente. L’elenco e i nuovi questionari sono soggetti alla verifica di conformità di cui all’articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.
2.2. Per motivate e documentate ragioni di natura normativa o tecnica, in deroga a quanto previsto al punto 2.1, le amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), possono presentare telematicamente ad ACN, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’elencazione e la classificazione dei propri dati e servizi digitali, unitamente alle motivazioni e all’analisi del rischio svolta per addivenire alla classificazione prodotta, secondo il modello reso disponibile tramite i canali di comunicazione dell’ACN.
Sources
- ACN — Cloud: documentazione utile ("Regolamento ACN n. 21007/24", 27 giugno 2024)
- RegolamentoCloud.pdf (archived: sources/RegolamentoCloud.pdf)